di
Fabio Rocci – Dottore Commercialista e Revisore Legale - www.rocciconsulenze.it
L’attività
di una farmacia, oltre a caratterizzarsi per la vendita di farmaci e
altri prodotti, può comprendere anche l’erogazione di specifici
servizi come
- le prestazioni tramite messa a disposizione di operatori sociosanitari;
- le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
- le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello;
- i servizi di prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali, riscossione e ritiro referti.
Il
trattamento IVA delle fattispecie sopra esposte è stato oggetto di
chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Con
la Risoluzione
20.12.2011, n. 128/E l'Agenzia delle Entrate ha specificato che
l’esenzione IVA, come anche stabilito dalla giurisprudenza
comunitaria (sentenza Corte di Giustizia UE 10.9.2002, causa n.
C-141/00), "deve
essere valutata
in relazione alla natura delle prestazioni fornite,
riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e
in relazione ai soggetti prestatori,
i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a
prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le
rende".
Il
regime di esenzione risulta pertanto subordinato all’esistenza
di due requisiti (la mancanza di un solo requisito comporta il
venir meno dell’esenzione):
- natura della prestazione, cioè diagnosi, cura e riabilitazione;
- soggetto che eroga la prestazione, rientrante tra i soggetti abilitati all’esercizio della professione.
Successivamente
la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione
12.5.2017, n. 60/E, ha fornito alcune precisazioni sulle
problematiche dell'esenzione
IVA
e di certificazione
dei corrispettivi in relazione
alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie.
Prestazione
di servizi in farmacia: quale trattamento IVA?
Esenzione
IVA: riferimento normativo.
L’art. 10, comma 1, n. 18), DPR n. 633/72 stabilisce che sono
esenti
IVA
"le
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla
persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette
a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze".
Analizziamo
di seguito le problematiche IVA riferite a ciascun servizio offerto
dalla farmacia.
- Prestazioni tramite messa a disposizione di operatori sociosanitari
In
base all’art. 1, comma 2, lett. a), n. 4), D.Lgs. n. 153/2009, esse
sono rappresentate dalla "messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali
richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta,
fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche
che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle
di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo
svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
Le
prestazioni comprese nella presente categoria possono beneficiare
dell’esenzione IVA
se
- sono richieste da un medico / pediatra
- e sono rese da un operatore socio-sanitario, infermiere o fisioterapista.
Il
Decreto
del 16 dicembre 2010 regolamenta l'attività degli operatori
sanitari in farmacia: le attività erogate presso le farmacie e a
domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere
effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in
possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio
professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è
tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di
tali requisiti.
Infermiere.
L'infermiere
in farmacia può, anche eventualmente con l'ausilio di altri
operatori socio-sanitari che lavorino in farmacia:
- provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
- effettuare medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
- svolgere attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
- partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.
L'infermiere
può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta, erogare sia all'interno della farmacia,
sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra
quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo
professionale.
Fisioterapista.
Su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia e a
domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:
- definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
- attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
- verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
I
locali devono rispondere ai requisiti minimi che le vigenti
disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività
infermieristiche e fisioterapiche.
- Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo
In
base all’art. 1, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 153/2009 tali
prestazioni cono definite come "l’effettuazione, presso le
farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla
lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni
stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo
di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti".
Se
le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo sono effettuate
direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche
disponibili presso la farmacia, senza
l’ausilio di un professionista sanitario, non sussiste
il requisito soggettivo di cui al citato art. 10, n. 18) e pertanto
le stesse vanno assoggettate
ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.
Il
Decreto
del 16 dicembre 2010 fa riferimento ai test "autodiagnostici",
test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo
a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di
non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto
di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche
e private.
Le
prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia
sono:
- test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
- test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
- test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
- test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
- test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
- Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello
L’art.
1, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 153/2009 stabilisce che rientrano in
tale categoria "la erogazione di servizi di secondo livello
rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale
infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra
i punti forniti di defibrillatori semiautomatici".
Risultano
esenti IVA se
i servizi in questione
- sono prescritti da un medico / pediatra
- e vengono erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell’art. 3, DM 16.12.2010.
Il
Decreto
del 16 dicembre 2010 fornisce indicazioni tecniche relative
all'uso in farmacia di dispositivi strumentali. In particolare
determina che per l'erogazione dei servizi di secondo livello in
farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:
- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
- dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;
- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;
- dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
- dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalita' di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
Le
farmacie pubbliche e private, per l'effettuazione delle prestazioni e
l'assistenza ai pazienti, devono utilizzare spazi dedicati e separati
dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la
conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di
sicurezza.
Il farmacista ha inoltre l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.
Il farmacista ha inoltre l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.
- Servizi di prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali, riscossione e ritiro referti
Con
il Decreto
dell'8 luglio 2011 le farmacie, attraverso una postazione
dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP
per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare
i relativi referti.
Tale
servizio è soggetto ad IVA
con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, ai
sensi dell’art. 3, DPR n. 633/72.
Come
si certifica il corrispettivo dei servizi?
Riferimento
normativo.
L’art. 22, comma 1, n. 4), DPR n. 633/72 dispone che l’emissione
della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente
non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, "per
le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali
aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei
clienti".
Il Ministero delle Finanze, con la Risoluzione
12.7.96, n. 119/E, ha definito "aperto
al pubblico"
il locale in cui il pubblico può "liberamente
accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità,
indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalla qualità del
soggetto cedente, e nel quale abitualmente vengano eseguite le
operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale,
nel diretto ed immediato rapporto tra venditore dettagliante ed
acquirente consumatore."
Tale definizione, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella
Risoluzione n. 60/E del 12.05.2017, è applicabile anche alle
farmacie, anche se nei casi in analisi ci troviamo di fronte a
prestazioni di servizi sanitari.
L'Amministrazione
finanziaria (rif. Risoluzione 60/E del 2017), sempre con riferimento
ai servizi erogati dalle farmacie, afferma che è possibile
certificare i corrispettivi derivanti dalle quattro tipologie di
prestazioni sopra descritte tramite l’emissione dello scontrino
fiscale “parlante”, cioè contenente l’indicazione della
natura, qualità e quantità dei servizi prestati e del codice
fiscale del destinatario, “in linea con quanto disposto per la
certificazione dell’acquisto di medicinali dagli articoli 10, comma
1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R.”.
L'Agenzia delle entrate precisa inoltre che “tale indicazione è
funzionale al successivo inoltro dei dati al Sistema tessera
sanitaria” (STS), ex art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, al
fine della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Schema di riepilogo
Operazione
|
Quale
trattamento IVA?
|
Come
si certifica il corrispettivo?
|
Prestazioni
rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
infermieri o fisioterapisti
|
Esente
(se
richiesta da un medico / pediatra)
|
Scontrino
fiscale
“parlante”
|
Prestazioni
analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito
dell’autocontrollo (effettuate dal paziente senza intervento di
professionista sanitario)
|
Imponibile
(22%)
|
|
Prestazioni
di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i
servizi di secondo livello
|
Esente
(se
richiesta da un medico / pediatra)
|
|
Servizio
di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti
|
Imponibile
(22%)
|
Fabio
Rocci
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Email info@rocciconsulenze.it
Website www.rocciconsulenze.it
Commenti
Posta un commento